Negoziazione assistita

Il 9 Febbraio 2015 è entrata in vigore la "negoziazione assistita", a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014.

Lo scopo della riforma è quello di permettere una più rapida conclusione delle liti, senza necessità di rivolgersi al giudice ed avvalendosi della sola assistenza di uno o più avvocati.

Questo strumento, entro certi limiti, trova applicazione anche in ambiti, quali la separazione ed il divorzio, riconoscendo alle parti anche il potere di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, attraverso un semplice accordo.

La "negoziazione assistita" è obbligatoria soltanto in due casi:

1) risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

2) richieste di pagamento inferiori a cinquantamila euro;

La nuova disciplina impone che in queste due ipotesi sia obbligatorio il tentativo di risolvere la controversia in via consensuale, al fine di giungere ad un accordo che soddisfi gli interessi di tutte le parti coinvolte.
L'accordo raggiunto ha efficacia esecutiva (cioè a dire, ha la "forza" di una cambiale), perchè è stato concluso attraverso l'assistenza di un avvocato.

La procedura di negoziazione si svolge attraverso diversi passaggi, tra cui l’invito a trattare, inviato da un litigante all'altro, l'esposizione dell’oggetto della lite e l’informazione circa le eventuali conseguenze, relative al mancato accordo tra le parti, che si traducono in maggiori spese processuali o nella condanna al risarcimento nel caso di sentenza sfavorevole.