Pignoramento con modalità telematiche

La recente riforma del processo civile ha introdotto un nuovo strumento (l'art. 492-bis c.p.c.), riguardante la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

Lo scopo della nuova norma è quello di "aiutare" il creditore nella ricerca dei beni da pignorare, consentendo, attraverso l'opera dell'ufficiale giudiziario e dietro autorizzazione del presidente del tribunale, la consultazione delle banche dati della pubblica amministrazione, come, ad esempio, l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e quello degli enti previdenziali.

Su richiesta del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (o il domicilio, la dimora o la sede), verificato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Il presidente del tribunale dispone, quindi, che l'ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, per l'acquisizione di tutte le informazioni utili all'individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, compresi i crediti relativi ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito o datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l'accesso ha consentito di individuare cose o crediti che si trovano in luoghi compresi nel territorio di sua competenza, l'ufficiale giudiziario procederà d'ufficio alle formalità del pignoramento.